D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IX - Ministero dell'industria e commercio
Sezione II - Personale del corpo delle miniere
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di fare compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito minerario un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario.
Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 332.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.