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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo IX - Ministero dell'industria e commercio

Sezione II - Personale del corpo delle miniere

Art. 333 - Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del corpo delle miniere

Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di fare compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito minerario un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario.

Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 332.

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