D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quarta - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
Titolo I - Ruoli aggiunti
Capo I - Carriere
I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:
per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;
per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;
per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate;
per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.
Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.
Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equi
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