D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quarta - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
Titolo I - Ruoli aggiunti
Capo I - Carriere
Con le modalità di cui ai primi due commi dell'art. 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.
Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 345.
Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 22 ottobre 1961, n. 1143
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