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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Quarta - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni

Titolo I - Ruoli aggiunti

Capo I - Carriere

Art. 346 - Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario 212

Con le modalità di cui ai primi due commi dell'art. 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 345.

212

Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 22 ottobre 1961, n. 1143

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