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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Quarta - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni

Titolo II - Invalidi di guerra e di servizio - Personale proveniente dai sottufficiali - Personale in servizio al 23 marzo 1939

Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera

Art. 351 - Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio

Fermo il disposto dell'articolo 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio è regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.

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