D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quarta - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
Titolo II - Invalidi di guerra e di servizio - Personale proveniente dai sottufficiali - Personale in servizio al 23 marzo 1939
Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera
Fermo il disposto dell'articolo 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio è regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.