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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Quarta - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni

Titolo II - Invalidi di guerra e di servizio - Personale proveniente dai sottufficiali - Personale in servizio al 23 marzo 1939

Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera

Art. 352 - Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia

Tutti i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere esecutive dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze (carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e carriera degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dipendenti, in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.

Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle carriere esecutive di tutte le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è riservato ai sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di polizia, in possesso dei prescritti requisiti.

Un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza), Finanze (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione c

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