D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quinta - Disposizioni transitorie
Titolo I - Stato giuridico
Capo I - Disciplina - Esodo volontario
Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole all'impiegato.
Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi al 1° luglio 1956, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'impiegato.
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