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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Quinta - Disposizioni transitorie

Titolo I - Stato giuridico

Capo I - Disciplina - Esodo volontario

Art. 357 - Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956

Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole all'impiegato.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi al 1° luglio 1956, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'impiegato.

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