D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quinta - Disposizioni transitorie
Titolo II - Carriere
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959
La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1957 si consegue mediante:
a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 163.
Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti disponibili alle date medesime. Immediatamente dopo l'approvazione delle graduatorie dei due concorsi di cui alle lettere a) e b) è tenuto lo scrutinio per merito comparativo tra gli scrutinandi alle stesse date. Ove non sia possibile indire i concorsi predetti semestralmente gli stessi sono indetti al 31 dicembre e si ritengono espletati alla stessa data.
Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi dell'art. 366, sono conferite a tutti gli effetti con decorrenza dalle date indicate nel precedente comma. L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente:
a) vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i requisiti per partecipare al con corso per esame speciale;
b) vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la promozione deve essere riportata, ai sensi dell'art. 366, ad una
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