D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quinta - Disposizioni transitorie
Titolo II - Carriere
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1ª classe o che a tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'art. 361 del presente decreto e dall'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 16, possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:
a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 1ª classe, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 366. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 8° di gruppo A ed alla qualifica di consigliere di 1ª classe attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneità o mediante concorso per esame speciale, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti;
b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 164 quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel grado 8° di gruppo A o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre anni di effettivo servizio.
Nei confronti del personale di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, il periodo di tre anni
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