D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quinta - Disposizioni transitorie
Titolo II - Carriere
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dal precedente art. 362 e dell'art. 78 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione a primo segretario mediante:
a) scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri dell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 9° gruppo B od alla qualifica di segretario mediante concorso per merito distinto, per esame di idoneità o concorso per esame speciale;
b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 176 prescindendo dall'anzianità.
Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.