D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quinta - Disposizioni transitorie
Titolo II - Carriere
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di archivista o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'articolo 363 e dall'art. 81 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione a primo archivista mediante:
a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960;
b) esami di concorso ai sensi dell'art. 185, prescindendosi dall'anzianità.
La promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma mediante scrutinio per merito assoluto è conferita, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati con qualifica di archivista che hanno titolo a partecipare allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.
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