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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Quinta - Disposizioni transitorie

Titolo II - Carriere

Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959

Art. 372 - Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale, primo archivista

I periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti nei confronti degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono, rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della L. 1° dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1° gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente mediante esami di concorso.

La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di usufruire dell'applicazione della L. 1° dicembre 1949, n. 868, hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante concorso per merito distinto od esami di idoneità espletati successivamente al 1° gennaio 1952.

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