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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Quinta - Disposizioni transitorie

Titolo II - Carriere

Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959

Art. 373 - Anzianità acquisite

Gli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti l'anzianità complessiva di cui sono in possesso.

Conservano, altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

I consiglieri di 3ª classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo.

Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, erano in possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1° luglio 1956.

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