D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quinta - Disposizioni transitorie
Titolo II - Carriere
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959
Gli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti l'anzianità complessiva di cui sono in possesso.
Conservano, altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.
I consiglieri di 3ª classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo.
Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, erano in possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1° luglio 1956.
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