D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Quinta - Disposizioni transitorie
Titolo II - Carriere
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 1946, numero 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo intercorso tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
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