D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Sesta - Disposizioni finali
Titolo I - Incarichi speciali - Applicabilità - Entrata in vigore
[ARTICOLO ABROGATO]
[Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.
In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.