D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Sesta - Disposizioni finali
Titolo I - Incarichi speciali - Applicabilità - Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale contemplato dall'art. 300.
Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la competizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione.
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