IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo II - Diritti e doveri

Art. 17 - Attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito

Per la concessione dell'aumento periodico di stipendio con l'anticipazione di un anno, ai sensi del quinto comma dell'art. 33 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati più meritevoli sono scelti dal Consiglio di amministrazione tenendo conto specialmente del maggiore rendimento e dell'attitudine a rendere ulteriori lodevoli servizi nella qualifica.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma il Consiglio di amministrazione effettua la scelta fra tutti gli impiegati che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica e che non abbiano già conseguito in essa l'anticipazione della decorrenza dell'aumento periodico. In ogni caso, l'anticipazione dell'aumento periodico di stipendio ha effetto dal compimento di un anno di effettivo servizio prestato dalla data di attribuzione dello stipendio in godimento.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.