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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo II - Diritti e doveri

Art. 18 - Rinvio od interruzione del congedo ordinario

Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, l'impiegato può rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato.

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