D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo II - Diritti e doveri
Ai fini dell'osservanza del limite massimo di durata dei congedi straordinari di cui al terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, la concessione del primo congedo straordinario non può superare di regola, nell'anno, il periodo di un mese.
Nella domanda di richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello stesso anno, l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 37.
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