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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo II - Diritti e doveri

Art. 19 - Modalità per la richiesta del congedo straordinario

Ai fini dell'osservanza del limite massimo di durata dei congedi straordinari di cui al terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, la concessione del primo congedo straordinario non può superare di regola, nell'anno, il periodo di un mese.

Nella domanda di richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello stesso anno, l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 37.

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