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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare

Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti

Art. 20 - Rapporto informativo

Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'art. 42 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere contenuti in unico prospetto, conforme al modello da stabilirsi da ciascun Ministero. Il prospetto è diviso in tre parti, delle quali la prima indica il nome e cognome dell'impiegato, la carriera, la qualifica, la sede di servizio e l'ufficio cui è addetto; la seconda è destinata alla compilazione del rapporto informativo e la terza a giudizio complessivo motivato. Le eventuali osservazioni del direttore generale, previste dall'art. 47, lett. b), del T.U. approvato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere stese in calce alla seconda parte.

Il prospetto originale viene allegato al fascicolo personale dell'impiegato dopo la comunicazione prevista dall'art. 54 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

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