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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare

Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti

Art. 21 - Comunicazione del giudizio complessivo

La comunicazione all'impiegato del giudizio complessivo si effettua mediante un modulo, conforme al modello da stabilirsi da ciascun Ministero, sul quale deve essere trascritta la parte terza del prospetto di cui all'articolo precedente.

La richiesta dell'impiegato di prendere visione del rapporto informativo deve essere rivolta per iscritto, dopo la comunicazione del giudizio complessivo, al superiore competente ad esprimere il giudizio stesso, ovvero all'ufficio del personale del Ministero quando tale competenza spetti al Consiglio di amministrazione.

L'impiegato, dopo avere preso visione del rapporto informativo, vi deve apporre a margine la propria firma e la data; se si rifiuta, l'ufficio che ha dato visione del rapporto, appone a margine la relativa attestazione.

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