D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti
Il superiore competente ad esprimere il giudizio complessivo qualora non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo d'un impiegato, deve riferirne all'ufficio del personale.
Il capo del personale riferisce al Consiglio di amministrazione per gli effetti previsti dall'articolo 53 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 .
La deliberazione del Consiglio d'amministrazione deve indicare gli elementi tenuti presenti nella formazione del giudizio.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.