D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità
Capo III - Spese di cura
[ARTICOLO ABROGATO]
Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermità dipendente da causa di servizio è adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato è sottoposto a cura o ricoverato, ed all'impiegato stesso.
Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
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