D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità
Capo III - Spese di cura
[ARTICOLO ABROGATO]
Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato.
Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
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