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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo V - Equo indennizzo

Capo I - Concessione dell'equo indennizzo

Art. 48 - Concessione

L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è concesso all'impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subìto una menomazione dell'integrità fisica, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tab. A e B annesse alla L. 10 agosto 1950, n. 648.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

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