D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo V - Equo indennizzo
Capo I - Concessione dell'equo indennizzo
L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è concesso all'impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subìto una menomazione dell'integrità fisica, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tab. A e B annesse alla L. 10 agosto 1950, n. 648.
L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.