D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo V - Equo indennizzo
Capo I - Concessione dell'equo indennizzo
Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella 11 .
L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
Agli effetti del comma precedente l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
V. art. 22, commi 28 ss., della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.
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