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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo V - Equo indennizzo

Capo I - Concessione dell'equo indennizzo

Art. 49 - Criteri per la liquidazione

Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella 11 .

L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

Agli effetti del comma precedente l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

11

V. art. 22, commi 28 ss., della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

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