D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo V - Equo indennizzo
Capo II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo 12
[ARTICOLO ABROGATO]
Entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto previsto dall'art. 49 l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta dell'impiegato, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.
In tale ipotesi l'impiegato sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.
Gli artt. da 35 a 38, l'art. 41 e gli artt. da 51 a 55 sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento dei procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.
Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R.
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