D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo V - Equo indennizzo
Capo II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo 14
Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.
Gli artt. da 35 a 38, l'art. 41 e gli artt. da 51 a 55 sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento dei procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.
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