D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo V - Equo indennizzo
Capo II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo 15
Nulla può essere liquidato all'impiegato se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.
Gli artt. da 35 a 38, l'art. 41 e gli artt. da 51 a 55 sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento dei procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.
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