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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo V - Equo indennizzo

Capo II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo 16

Art. 59 - Annullamento del decreto di concessione

Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su falsi presupposti.

L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro.

16

Gli artt. da 35 a 38, l'art. 41 e gli artt. da 51 a 55 sono stati abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento dei procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.

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