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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo VI - Sanzioni pecuniarie per il personale ausiliario

Art. 61 - Organi competenti ad infliggere le sanzioni

Le sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario previste dall'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inflitte, previa contestazione verbale dell'addebito, con determinazione scritta e motivata dal capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende.

I provvedimenti coi quali vengono inflitte sanzioni pecuniarie, se adottati da superiore diverso da quello competente, ai sensi dell'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esprimere il giudizio complessivo sull'impiegato, debbono essere comunicati al superiore che deve esprimere il giudizio, ai fini delle valutazioni previste dall'art. 46 del testo unico citato. Nella motivazione del rapporto informativo e del giudizio complessivo le dette sanzioni non debbono formare oggetto di espressa menzione.

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