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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo VII - Svolgimento delle carriere

Capo I - Scrutinio per merito comparativo

Art. 63 - Adempimenti del Consiglio di amministrazione

Dopo l'operazione prevista dai primi due commi del precedente articolo il Consiglio d'amministrazione stabilisce, in base ai fascicoli personali, quali impiegati siano in possesso dei requisiti per essere ammessi allo scrutinio e ne forma l'elenco nominativo.

Il Consiglio di amministrazione forma altresì l'elenco degli impiegati che, pur avendo l'anzianità minima prescritta, non possono essere ammessi allo scrutinio per difetto di altro requisito previsto dalla legge o perché esclusi ai sensi dell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , indicandone le ragioni.

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