Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 128.
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