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Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957

Testo coordinato del Trattato fatto a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, pubbl. in S.O. alla G.U. 23.12.1957 n. 371) , come modificato dal Trattato fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992 n.277) e dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).

Art. 164 (ex articolo 130 G)

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari,

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.

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