Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.
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