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Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957

Testo coordinato del Trattato fatto a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, pubbl. in S.O. alla G.U. 23.12.1957 n. 371) , come modificato dal Trattato fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992 n.277) e dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).

Art. 201 (ex articolo 144)

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

Il Consiglio

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