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Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957

Testo coordinato del Trattato fatto a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, pubbl. in S.O. alla G.U. 23.12.1957 n. 371) , come modificato dal Trattato fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992 n.277) e dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).

Art. 21 (ex articolo 8 D)

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.

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