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Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957

Testo coordinato del Trattato fatto a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, pubbl. in S.O. alla G.U. 23.12.1957 n. 371) , come modificato dal Trattato fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992 n.277) e dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).

Art. 211 (ex articolo 155)

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

- vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso;

- formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;

- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato;

- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

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