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Trattato istitutivo della Comunità Europea 25.03.1957

Testo coordinato del Trattato fatto a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, pubbl. in S.O. alla G.U. 23.12.1957 n. 371) , come modificato dal Trattato fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992 n.277) e dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).

Art. 233 (ex articolo 176)

L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288.

Il presente articolo si applica anche alla BCE.

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