Legge 16.09.1960, n. 1014
I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:
a) tra i Comuni, per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;
b) tra le Province, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Province; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.
Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.
Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:
1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;
2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.
A partire dal 1° luglio 1963 la ripartizione dei contributi verrà fatta:
1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio i
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.