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Legge 19.07.1961, n. 1012

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. (G.U. 09.10.1961, n. 252)

Art. 7 - 1

I posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito di concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare i candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso di tutti i requisiti normalmente richiesti per l'accesso in ruolo.

Gli insegnanti delle scuole secondarie predette godono dello stesso trattamento economico e di carriera, vigente per i professori delle corrispondenti scuole italiane.

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V. artt. 425 e 429 del T.U.

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