Legge 28.07.1961, n. 831
Titolo I - Miglioramenti economici
L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'art. 18 del decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:
1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte:
fino a 12 classi . . . . . . . . . . . . . L. 28.000
da 13 a 24 classi. . . . . . . . . . . . . » 39.000
oltre 24 classi. . . . . . . . . . . . . . » 49.000
2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte;
fino a 12 classi . . . . . . . . . . . . . L. 23.000
da 13 a 24 classi. . . . . . . . . . . . . » 29.000
oltre 24 classi. . . . . . . . . . . . . . » 37.000
3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;
4) ispettori scolastici:
con meno di tre anni di servizio . . . . . L. 31.000
con almeno tre anni di servizio. . . . . . » 35.000
5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.
Nulla è innovato per quanto concerne l'indennità ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'art. 18 del decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19.
Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura previ
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