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Legge 28.07.1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 30.08.1961, n. 214)

Titolo II - Assunzione, trattamento economico e trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare

Art. 10 -

Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuti coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.

Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

Il provvedimento di nomina, di cui all'art. 5 della presente legge, è adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.

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