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Legge 28.07.1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 30.08.1961, n. 214)

Titolo II - Assunzione, trattamento economico e trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare

Art. 8 -

Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 17 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio 5 .

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento. Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario

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