Legge 28.07.1961, n. 831
Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti
Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonché gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a «valente» e a «distinto» e, per gli assistenti universitari, qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti
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