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Legge 28.07.1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 30.08.1961, n. 214)

Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti

Art. 12 -

Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, nonché agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a «valente» e a «distinto», e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;

b) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera a) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la Legge 12 settembre 1960, n. 1079;

d) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;

e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in u

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