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Legge 28.07.1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 30.08.1961, n. 214)

Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti

Art. 13 -

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre degli istituti stessi e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a «distinto», possono, a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneità si riferisce.

Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità o l'inclusione in terna si riferisce.

Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice.

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