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Legge 28.07.1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 30.08.1961, n. 214)

Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti

Art. 14 -

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a «distinto», possono, a domanda, ottenere l'assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo.

Gli insegnanti e combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici del precedente comma, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

In caso di disponibilità di cattedre nei licei artistici per gli insegnamenti di materie culturali, gli insegnanti di ruolo in istituti di istruzione superiore, comandati o distaccati per tali insegnamenti, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi.

L'assunzione è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.

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