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Legge 28.07.1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 30.08.1961, n. 214)

Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti

Art. 17 -

Al fini dell'assunzione nel ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale degli insegnanti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 sono compilate, per ciascuno di tali ruoli, quattro graduatorie, da utilizzarsi in ordine successivo, nei limiti delle cattedre disponibili.

Nelle prime tre graduatorie sono inclusi, rispettivamente, gli insegnanti in possesso dei titoli indicati dalle lettere a), b) e c) dello stesso articolo, secondo l'ordine determinato dal punteggio relativo all'idoneità posseduta o dalla votazione conseguita nelle prove del concorso o dell'esame di Stato cui presero parte.

Nella quarta graduatoria sono inclusi gli insegnanti in possesso dei titoli indicati nelle lettere d) ed e) del citato art. 12.

Per la collocazione in tale graduatoria si ha riguardo, in ordine decrescente, al numero delle materie comprese nelle cattedre cui si riferisce il titolo posseduto, che coincidono con quelle che costituiscono la cattedra da conferire; a parità di materie coincidenti, gli idonei e gli altri aspiranti sono graduati in base al punteggio da essi rispettivamente conseguito.

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