Legge 28.07.1961, n. 831
Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti
Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli insegnanti inclusi in terne e la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato rispettivamente dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio con cui è stata conseguita l'idoneità ridotto a centesimi.
A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età 9 .
Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli insegnanti idonei.
Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Qualora il numero delle cattedre disponibili sia inferiore a quattro, una delle cattedre dovrà essere assegnata agli insegnanti inclusi in terna o agli idonei di cui al precedente comma.
Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 14 sono collocati in due graduat
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