Legge 28.07.1961, n. 831
Titolo III - Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti
Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti.
Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13, è lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.
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